Regime ordinario

In base a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: Con questa scelta, le quote da te sottoscritte saranno a te intestate da parte dell’organo amministrativo della società offerente mediante il deposito della relativa comunicazione presso l’ufficio del registro delle imprese competente. Il tuo nominativo pertanto comparirà in seguito nell’elenco dei soci nella visura camerale della società offerente nella quale stai investendo e sarà visibile a chiunque intenda consultarla. In seguito, qualora tu intenda effettuare il trasferimento delle tue quote ad un terzo, dovrai rivolgerti ad un professionista abilitato (ad esempio un notaio o un commercialista) e l’acquirente dovrà sopportare le relative spese ed oneri di trasferimento.
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