Regime ordinario e alternativo

L’investitore ha la possibilità di scegliere tra il regime ordinario di intestazione delle quote sottoscritte ed il regime alternativo previsto dall’art. 100 ter, comma 2-bis del TUF (Testo Unico della Finanza). A seguire le principali differenze.

Regime ordinario

Il regime ordinario prevede la comunicazione di tutti i nuovi soci aderenti e di ogni singola successiva modifica alla Camera di Commercio di competenza, che si occupa dell’inserimento degli stessi nella visura della società. I nominativi degli investitori compaiono quindi nell’elenco soci all’interno della visura camerale della società in cui si è investito.

Per poter cedere le quote in un secondo momento l’investitore dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato (ad esempio un notaio o un commercialista) e l’acquirente dovrà sopportare le relative spese ed oneri di trasferimento.

Regime alternativo ex art. 100 Ter del T.U.F. (Testo Unico Finanza)

Nel regime alternativo, le quote sono intestate all’investitore, ma per tramite di un Intermediario Abilitato, che comparirà in nome proprio e per conto dell’investitore nella visura camerale della società in cui si è investito.

La differenza più rilevante è che la cessione delle quote in un secondo momento l’investitore non dovrà sostenere nessun costo.

Tale cessione può avvenire mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’Intermediario Autorizzato; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante.

All’investitore resta la completa disponibilità e proprietà delle quote, così come l’esercizio di tutti i relativi diritti patrimoniali e amministrativi ove previsti (ad es. il diritto di voto in assemblea, e di percepire i dividendi) e potrà comunque beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente.

Per l’utilizzo del regime alternativo, Idea Crowdfunding ha scelto di lavorare con Directa SIM, società leader in Italia nel trading on line.

La cessione delle quote è quindi semplice:

  • L’investitore deve effettuare una semplice comunicazione a Directa SIM che, dopo le opportune verifiche, provvederà a trasferire gratuitamente la titolarità delle quote al nuovo intestatario.
  • L’investitore non dovrà sostenere alcun costo, non essendo necessario l’intervento di un professionista abilitato (commercialista, notaio), con relative spese e imposte (in media intorno a €700/1000).

Qualora l’investitore scelga di avvalersi di detto regime alternativo con Directa SIM deve registrarsi qui se persona fisica oppure qui se persona giuridica

La registrazione presso Directa Sim dovrà essere effettuata entro e non oltre la chiusura della campagna. Nel caso in cui l’investitore non si registrasse, la sottoscrizione delle quote avverrà tramite regime ordinario.

Sono dovuti a Directa SIM s.p.a. i seguenti costi:

  • un contributo una tantum di €15,00 per la prestazione del servizio di tenuta della registrazione delle quote.
  • un contributo una tantum di €20,00 per ogni singola offerta sottoscritta, anche in caso di più ordini, per il perfezionamento della sottoscrizione quote tramite Directa SIM.
  • entrambi i costi, l’una tantum di €15,00 e il contributo di €20,00 per ogni singola offerta sottoscritta, verranno sostenuti solo se la campagna su si è investito si chiude con successo.
  • un contributo pari a €5 per il rilascio, su richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, della certificazione comprovante la titolarità delle quote, necessario come titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali.

Per maggiori informazioni consulta i Termini d’uso di Directa SIM 

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