FAQ

Faq GENERALI

Il Politecnico di Milano aggiorna periodicamente le proprie statistiche di sintesi sull’equity crowdfunding in Italia, attraverso il proprio osservatorio.

Le piattaforme di crowdfunding si rifanno alla consuetudine e quindi al codice civile. La prima  tipologia di crowdfunding con una regolamentazione specifica è stata l’Equity crowdfunding

Nel corso del 2016 Banca D’Italia, prendendo atto della dimensione importante del fenomeno, ha emanato una circolare per iniziare una regolamentazione del lending based crowdfunding.

Circolare Banca D’Italia

La crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, ha contribuito allo sviluppo di un nuovo modello, l‘equity crowdfunding. Il modello equity prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società.

In Italia, Consob ha emanato un apposito regolamento nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisiti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di Equity Crowdfunding. Tali piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell’investimento, a condizione che gli offerenti rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative. Ideacrowdfunding è una di queste piattaforme.

L’evoluzione del crowdfunding ha portato all’affermarsi di quattro modelli:

Donation: il modello donation crowdfunding è largamente utilizzato da enti ed organizzazioni no-profit che si rivolgono alle folle affinché queste sostengano economicamente una causa sociale, etica o filantropica. Il donatore in tal caso non ottiene alcuna ricompensa materiale dal sostegno alla causa.

Reward: si tratta del modello maggiormente diffuso, in Italia e nel mondo, grazie alla sua capacità di remunerare, seppure in maniera simbolica, il supporter con ricompense emozionali o materiali normalmente di valore inferiore alla donazione. La declinazione di questo modello in settori fortemente creativi e sperimentali ha portato alla pratica del pre-selling. Il promotore di un progetto potrà rivolgersi alle folle per ottenere il supporto finanziario necessario allo sviluppo, progettazione e produzione di un nuovo bene e/o servizio, offrendo come ricompensa il prodotto stesso ad un prezzo inferiore rispetto al futuro prezzo di lancio.

Lending: l’evoluzione del crowdfunding ha portato anche alla nascita del prestito tra privati, anche definito peer to peer. Si tratta di un modello che consente a privati risparmiatori di prestarsi risorse monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza dunque il ricorso ad intermediari tradizionali come le banche.

Equity: l’ultima frontiera in materia di crowdfunding è la declinazione delle logiche del finanziamento dal basso al capitale d’impresa. Nel modello equity crowdfunding, le start-up e le pmi innvative, potranno rivolgersi alle folle per ottenere i capitali necessari all’avvio della loro attività imprenditoriale. In tal caso il sostenitore-finanziatore acquisisce titoli partecipativi al capitale d’impresa.

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e di organizzazioni. È una pratica di micro-finanziamento dal basso che mobilita persone e risorse; è il principale strumento alla base della finanza alternativa.

Consiste nell’utilizzare Internet per la raccolta di capitale da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto o un’iniziativa. Gli elementi che compongono questo fenomeno sono: lo scambio di informazioni (idee e progetti) e di capitali (funds) tra persone o gruppi di persone (crowd), attraverso strumenti informatici (social media, social network), in un ambiente virtuale (Internet).

Se, come concetto, la raccolta fondi online non rappresenta una grossa novità, la principale innovazione portata dal crowdfunding è rappresentata dal modo con il quale vengono utilizzati gli strumenti informatici disponibili oggi. La capacità delle piattaforme di crowdfunding di coinvolgere ed emozionare un vasto numero di persone costituisce l’elemento essenziale per promuovere un finanziamento di successo.

Faq INVESTITORI

Ogni sottoscrittore diventa socio della società a tutti gli effetti. È tuttavia possibile definire che gli strumenti offerti ai sottoscrittori garantiscano o neghino diritti tipicamente attribuiti ai soci delle società (ad esempio in relazione a diritto di voto, modalità di distribuzione dei dividendi, ecc.). Ideacrowdfunding vi supporterà nel processo decisionale, tenendo conto dei vari fattori rilevanti.

Innanzi tutto Idea Crowdfunding valuta con un rigoroso e strutturato approccio tutte le società candidate. La nostra volontà è quella di selezionare soprattutto le società con i ROE più promettenti, con business più solidi (nel limite del possibile) e con le migliori potenzialità di crescita, di sostenibilità economica e di impatto sociale.

Successivamente sarà valutato il materiale informativo disponibile e saranno richieste eventuali integrazioni. In particolare, verranno esaminati l’idea, il team, la realizzabilità, la qualità e completezza delle informazioni e la capacità di attrarre finanziatori. Saranno inoltre chiamati a fornire un riscontro anche gli investitori professionali partner di Idea Crowdfunding e, se necessario, entità esterne.

Gli advisor preposti sia nella selezione preliminare che successivamente durante lo sviluppo del report post offerta. Servizio integrato ed obbligatorio da fornire per ogni progetto pubblicato con successo

La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE conosciuta come direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) costituisce un passo importante verso la costituzione di un mercato finanziario integrato, efficace e competitivo nell’UE. Gli obiettivi principali della direttiva sono:

  • la tutela degli investitori a seconda del grado di esperienza finanziaria;
  • l’integrità dei mercati;
  • il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali;
  • l’efficienza dei mercati finalizzata alla riduzione dei costi dei servizi offerti;
  • il miglioramento del sistema di governance delle imprese di investimento ed una migliore gestione del conflitto di interesse.

Il regolamento Consob 18592 del 26 giugno 2013 ha introdotto la prima normativa strutturata dell’equity crowdfunding al mondo, recependo le direttive del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e del Testo Unico della Finanza dl 58 del 24/02/1998

Regolamento.

Si. Il regolamento Consob è stato modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 recependo le modifiche predisposte dall’investment compact, togliendo l’obbligo di investitore istituzionale ed inserendo l’obbligo di un investitore “a supporto dell’innovazione” oltre ad introdurre la possibilità, per i portali che dimostrano di avere una struttura adeguata, di eseguire gli adempimenti MiFid senza più rivolgersi ad intermediari autorizzati, consentendo agli investitori di aderire alle offerte totalmente online.

Per maggiori informazioni Clicca qua.

La normativa ha origine dal decreto crescita 2.0 dl. 179/2012 dove è stato introdotto nel nostro ordinamento l’equity crowdfunding per il collocamento di quote di capitale delle startup innovative andando a modificare il TUF (testo unico della finanza) e delegando Consob a predisporre apposito regolamento. Il 26 giugno 2013 Consob ha predisposto il regolamento 18592 con il quale stabilisce le regole di gestione dei portali e delle offerte oltre che impostare l’apposito albo dei gestori di portali di equity crowdfunding.

Successivamente, a sostegno dell’iniziativa, con l’Investment compact Dl. 3/2015 si è incrementata la platea del tipo di società offerenti inserendo: le PMI innovative, i fondi e le holding che investono principalmente in start-up e PMI innovative. È stata anche regolamentata la dematerializzazione dei titoli offerti tramite portali di equity crowdfunding.

Il regolamento Consob è stato modificato con la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 recependo le modifiche predisposte dall’investment compact, togliendo l’obbligo di investitore istituzionale ed inserendo l’obbligo di un investitore almeno professionale ed introducendo la possibilità, per i portali che dimostrano di avere una struttura adeguata, di eseguire gli adempimenti MiFID senza rivolgersi ad intermediari autorizzati.

Assolutamente NO! Con l’introduzione del nuovo regolamento Consob di febbraio 2016 alcuni portali, tra cui Idea Crowdfunding sono autorizzati ad effettuare tutta l’operatività direttamente online e da qualunque conto corrente l’investitore desideri.

Entro 15 giorni dalla data in cui nuove informazioni (fatto nuovo o segnalazione di un errore materiale) rispetto a quelle esposte sul portale sono portate a conoscenza degli investitori, prima della conclusione con successo dell’offerta, è possibile revocare l’adesione tramite una comunicazione al portale mezzo mail all’indirizzo revoca@ideacrowdfunding.it

Gli investitori retail (non professionali) hanno sempre il diritto di cambiare idea con restituzione delle somme investite e senza nessuna spesa a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti. Il diritto di recesso va esercitato entro 15 giorni dall’adesione tramite una comunicazione al portale mezzo mail all’indirizzo recesso@ideacrowdfunding.it

Può investire chiunque purché maggiorenne. Sia persone fisiche che persone giuridiche.

Su Idea Crowdfunding non sono previste commissioni a carico degli investitori. Valutate la vostra banca per quantificare eventuali commissioni per bonifici di pagamento o transazioni analoghe.

Una volta conclusa con successo l’offerta il gestore comunica all’intermediario autorizzato la conclusione con successo. Idea Crowdfunding attende una comunicazione della società con l’iscrizione di tutti i nuovi soci al registro delle imprese. Una volta ricevuta la comunicazione Idea Crowdfunding comunica all’intermediario autorizzato di versare le somme raccolte dal conto indisponibile al conto disponibile della società al netto dei servizi accessori e commissioni dovute al gestore. Da quel momento la società avrà nuovi soci e nuovi capitali per sviluppare il proprio business.

I fondi versati vengono restituiti senza alcuna spesa. Non potrà essere reclamata alcuna forma di interessi o risarcimento dagli investitori al momento della restituzione dei fondi versati in quanto tali fondi non sono mai stati nelle disponibilità della società Offerente.

Se si conclude positivamente i capitali raccolti, al netto di commissioni, servizi accessori e spese del portale, vengono conferiti alla società Offerente. Tale conferimento avviene dopo la registrazione nel libro dei soci di tutti gli aderenti alla campagna.  Nel caso di non raggiungimento del target minimo, i capitali raccolti vengono restituiti agli investitori senza l’addebito di alcun costo e la società Offerente resta senza capitali e dovrà riconsiderare i propri progetti imprenditoriali.

Premesso che i numeri aggregati sono di difficile individuazione a causa delle diverse normative nazionali si stima che nel 2015 il crowdfunding abbia raggiunto volumi di 34,40 miliardi di dollari di cui l’equity crowdfunding ammonta a circa 2,56 miliardi di dollari.

I numeri sono in continua crescita ed evoluzione. Per Meglio monitorarli offriamo un collegamento al seguente link aggiornato quotidianamente dall’Osservatorio sul Crowdinvesting gestito e coordinato dal Politecnico di Milano ed i suoi partner. A questo link si possono trovare informazioni specifiche sia sull’equity crowdfunding che sul lending crowdfunding e mercato dei minibond.

http://www.osservatoriocrowdinvesting.it/

Sì, Idea Crowdfunding è iscritta nella sezione ordinaria del pubblico registro dei gestori di portali di equity crowdfunding con Autorizzazione CONSOB con Delibera N. 20202 del 29/11/2017

Investire in start-up o PMI innovative è una forma di investimento con interessanti agevolazioni fiscali. PERSONE FISICHE :

DETRAZIONE FISCALE  del 50% per l’investimento diretto  in Start up e Pmi Innovative fino ad un massimo di 100.000€. Superata la soglia dei 100.000€, la detrazione fiscale è a pari al 30% sul capitale investito fino ad un massimo di 1 milione.

DETRAZIONE FISCALE del 50% per l’investimento indiretto, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altra società di capitali (Holding) che investono prevalentemente in startup o PMI innovative fino ad un massimo di € 100.000. Superata la soglia dei 100.000€, la detrazione fiscale è a pari al 30% sul capitale investito fino ad un massimo di 1 milione.

La Holding per investire prevalentemente in startup o PMI innovative al 31 Dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato deve detenere quote di start-up o PMI innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di almeno il 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio

L’ OICR per investire prevalentemente in startup o PMI innovative Al 31 Dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato deve detenere quote di start-up o PMI innovative, almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo d’imposta.

Anche subito dopo la conclusione dell’offerta. E’ consigliabile vendere le quote dopo almeno tre anni dalla sottoscrizione dell’offerta per non perdere il vantaggio fiscale acquisito.

Le quote possono essere vendute a chiunque ne sia interessato. Generalmente i soci già presenti nella compagine sociale hanno un diritto di prelazione; nel caso in cui non intendano avvalersi di tale diritto la vendita può essere effettuata a chiunque.

Certo, in qualunque momento l’investitore può uscire dalla società. Per farlo deve individuare un soggetto terzo disposto a comprare le sue quote. Essendo la società non quotata questa operazione può essere difficoltosa. La presenza dell’investitore professionale o degli investitori a supporto dell’innovazione potrebbe essere di aiuto per coordinare un’uscita efficace e redditizia per tutti gli investitori. È consigliabile vendere le quote dopo almeno tre anni dalla sottoscrizione dell’offerta per non perdere il vantaggio fiscale acquisito. Ciò nonostante, a seguito di un’offerta interessante, anche prima dello scadere del terzo anno è opportuno prendere in considerazione l’opportunità di vendere le quote sottoscritte in virtù del potenziale guadagno ottenibile eseguendo la vendita.

Quando una campagna si conclude con successo, il progetto prosegue e Idea Crowdfunding resta a tuo fianco per monitorarne l’avanzamento. Abbiamo predisposto un servizio report post collocamento tramite il quale:

  • sono redatti report di rendicontazione istituzionali offerti agli investitori;
  • vengono monitorate le performance aziendali su base trimestrale;
  • viene effettuata annualmente una visura annuale dei principali fattori di rischio dell’azienda;
  • viene pubblicato l’ultimo bilancio completo;
  • segnalazione di eventuale scambio di quote o variazione della compagine sociale e valorizzazione, se pubblica, dei valori di scambio delle quote;
  • valorizzazione Fair Value del valore delle quote con il sistema WACC (Weighted Average Cost of Capital) ossia Il costo medio ponderato del capitale;
  • Notizie rilevanti al fine dello sviluppo dell’attività dell’Offerente.
  • Pubblicazione e co redazione di comunicati in risposta ad eventuali quesiti posti dagli investitori;
  • Aggiornamento FAQ;

L’offerente è obbligata a rispettare l’obbligo di fornire le informazioni necessarie al portale per almeno i 3 anni successivi all’offerta. Grazie al portale quindi l’investitore può controllare l’azienda come un manager al suo interno, monitorando tutte le evoluzioni del proprio investimento.

Se siamo diventati soci di una società start-up o PMI innovativa, possiamo partecipare alla vita societaria esercitando, se previsto, il diritto di voto nelle assemblee o esaminando e approvando i bilanci societari.  Lo statuto della start up innovativa, finché rimane tale e comunque nei successivi tre anni dall’offerta effettuata tramite il portale, deve riconoscere agli investitori, nel caso di cambio di controllo societario, il diritto di recesso o di co-vendita (c.d. tag along), indicandone modalità e condizioni.

Seppure i titoli non possano essere negoziati in mercati regolamentati, potrebbero essere creati, anche con l’ausilio del portale, dei punti di incontro fra gli investitori (blog, bacheche etc.) dove i soci possono seguire gli sviluppi della vita societaria e proporre la compravendita dei propri strumenti finanziari.

Il rischio di perdita del capitale

La sottoscrizione di capitale di start up innovative & PMI è uno degli investimenti tra i più rischiosi perché diventando soci up si partecipa per intero al rischio economico dell’iniziativa imprenditoriale, ed il fatto che si tratti di società neo costituite operanti in settori innovativi rende ancora maggiore il rischio

È pertanto possibile perdere l’intero capitale investito, per questo motivo è opportuno investire somme per le quali riteniamo di poter sostenere la totale perdita.

Inoltre, con riferimento all’intero nostro portafoglio, è sempre una saggia regola quella di diversificare gli investimenti: in considerazione della sua elevata rischiosità l’investimento nelle Offerenti dovrebbe rappresentare un percentuale limitata del portafoglio complessivamente investito anche in attività più tradizionali (titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni, prodotti finanziari assicurativi, depositi etc.).

Mancanza iniziale di dividendi

Difficilmente questo tipo di società inizialmente produrrà utili. La normativa addirittura vieta la distribuzione di utili (per tutto il periodo in cui l’Offerente possiede i requisiti di start-up & PMI innovativa, e cioè per un massimo di 5 anni dalla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese). Gli eventuali utili saranno quindi necessariamente reinvestiti nella società accrescendo il valore della partecipazione nel caso in cui l’Offerente consegua risultati positivi nel tempo.

Rischio di illiquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste in generale nella sua capacità a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore e dipende i dall’esistenza di un mercato, ad esempio la Borsa Italiana, gli strumenti finanziari emessi dalle Offerenti tramite i portali di equity crowdfunding non sono quotati nei mercati organizzati, pertanto, vi è il rischio di “illiquidità” in quanto non esiste un “mercato secondario” organizzato sul quale è possibile effettuare gli scambi una volta che gli strumenti sono stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi.

Per saperne di più sui rischi dell’investimento in start-up innovative & PMI consulta consulta il sito della Consob

Investire in start-up o PMI innovative oltre ad offrire i noti vantaggi fiscali consente potenziali remunerazioni, commisurate al rischio, molto elevate. In questa fase generalmente investono i Cacciatori di Unicorni, investitori alla ricerca della nuova Google del futuro; o gli Alpha Seeker, investitori alla ricerca di interessanti margini di guadagno non correlati ai mercati finanziari. Ma non ci sono solamente grandi opportunità di guadagno c’è anche una vena romantica e filantropica che spinge gli investitori ad avventurarsi nelle fasi seed, preseed e venture. Infatti, è statisticamente dimostrato, che molti investitori che partecipano a campagne di equity crowdfunding lo fanno per senso di appartenenza e per poter dire: “anche io ho contribuito a sviluppare questo progetto!”.

Una volta presa la decisione di investire in un progetto l’investitore procede con l’ordine di adesione.  Idea Crowdfunding, prima del primo ordine di adesione in virtù della normativa vigente (nota anche come “disciplina MiFID” stante la derivazione dalla norma europea) svolgerà l’attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento rispettando gli obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori. Il portale è tra i pochi attivi in Italia con operatività totalmente online. Infatti gli adempimenti MiFid della “profilatura della clientela” ai fini della verifica dell’appropriatezza dell’operazione vengono effettuati direttamente sul portale. A seguito della compilazione di un semplice questionario Idea Crowdfunding, grazie ad un sofisticato algoritmo di analisi, riesce a profilare la clientela stabilendo il livello di competenza e conoscenza in ambito finanziario, di startup e di innovazione tecnologica. Successivamente, Idea Crowdfunding informa l’utente circa l’appropriatezza dell’investimento consigliando di procedere in caso di utente appropriato e di desistere in caso di utente non appropriato. L’utente informato di eventuali inappropriatezze potrebbe comunque decidere di procedere con l’investimento.

È un percorso formativo predisposto da Consob per stabilire gli standard minimi informativi che devono essere offerti all’utente che intende investire tramite un portale di equity crowdfunding. Lo si può trovare al seguente link . La lettura e comprensione di tale percorso vengono verificate prima dell’investimento per validare se l’investitore è consapevole dei rischi che può comportare l’investimento in via di esecuzione.

Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina più “leggera” rispetto a quella dettata per gli intermediari tradizionali presso cui abitualmente i risparmiatori effettuano i propri investimenti. (generalmente banche e società di investimento).

I gestori non possono detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli esclusivamente a banche o SIM.

I gestori non possono poi svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori.

Il ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della presente sezione di investor education.

Consob che monitora e vigila sui portali di equity crowdfunding tiene un’apposita sezione del proprio sito a disposizione degli investitori nella quale aggiorna costantemente le informazioni di settore, i regolamenti e l’albo dei portali. Link al sito di Consob

Il Tuf e il Regolamento adottato dalla Consob stabiliscono che tali offerte:

  • non possono superare la somma di 5 milioni di euro;
  • possono essere trattate solo da portali gestiti da soggetti iscritti nel Registro tenuto dalla Consob
  • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio (azioni o “quote”);
  • vadano a buon fine solo se il 5% del loro ammontare è sottoscritto da un investitore professionale o da un “investitore a supporto dell’innovazione”
  • devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengano cambiamenti significativi della situazione della start-up (o PMI innovativa) o delle condizioni dell’offerta.

Infine, affinché l’offerta sia ammessa sul portale, lo statuto della start-up deve prevedere:

  • nel caso in cui – una volta che si è chiusa l’offerta sul portale – i soci di controllo trasferiscano il controllo a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto per gli altri soci di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il “pacchetto di controllo” alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (c.d. diritto di “co-vendita” o “tag-along“),
  • la comunicazione al portale nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei patti parasociali.

Sono delle proposte di investimento nel capitale sociale delle società Offerenti che si propongono ai potenziali investitori.  I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento Consob) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immaginivideo o “pitch” (presentazioni con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).

I portali on-line di equity crowdfunding possono svolgere offerte aventi ad oggetto unicamente “strumenti di capitale di rischio” emessi da start-up innovative, PMI innovative (si tratta delle azioni di s.p.a. e delle quote di s.r.l.), OICR e società che investono prevalentemente in esse. Da poco è possibile investire anche in quote di PMI tradizionali. Non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (ad es. le obbligazioni).

Il legislatore ha ritenuto necessario garantire l’“affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali, per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti:

  • i soggetti autorizzati dalla Consob, selezionati ed e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
  • le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).

L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob.

Significa essere sottoposto all’approvazione e vigilanza dell’organo di controllo dei mercati finanziari, Consob. La quale regolamenta, gestisce, vigila, ispeziona e coordina l’attività dei portali oltre a tiene un apposito registro di coloro che hanno avuto l’autorizzazione ad esercitare. La vigilanza è finalizzata soprattutto a tutela degli investitori retail i quali approcciano solo ora questo nuovo segmento dei mercati finanziari. La vigilanza comporta anche adempimenti formali e sostanziali che rendono rigorosa la gestione del portale. Consob può in qualunque momento ispezionare, sanzionare o sospendere l’attività di qualunque portale da essa vigilato.

Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up o PMI innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.

Indipendentemente dal risultato del test di appropriatezza, l’investitore può COMUNQUE INVESTIRE. Tale test è richiesto per verificare il livello di conoscenza ed esperienza dell’investitore per comprendere i rischi dello strumento finanziario che intende acquistare. Una volta comunicato l’esito del test, (“appropriato” o “inappropriato”) l’investitore è libero di procedere in ogni caso con l’investimento.

Faq OFFERENTI

La pubblicazione dell’offerta non avviene automaticamente dopo il caricamento del profilo della società. Bisogna considerare i tempi necessari per la valutazione della potenziale della Offerente, la sistemazione del materiale informativo, i passaggi decisionali e burocratici, nonché la pianificazione della campagna. I tempi dipendono dalla qualità del materiale fornito inizialmente e dalla collaborazione dell’Offerente, ma tipicamente sono richiesti al massimo due mesi.

Le probabilità di successo di una campagna dipendono sia dalla qualità del business che dalla capacità fondamentale di strutturare adeguatamente l’offerta, predisponendo un pacchetto informativo multimediale chiaro ed efficace. Ideacrowdfunding assiste le emittenti professionalmente in tutte le fasi preparatorie alla campagna organizzando tutte le attività da svolgere prima, durante e dopo la campagna.

Non esiste alcun rendimento garantito o prospettabile per gli investimenti proposti. Come sempre rendimenti potenzialmente elevati comportano anche rischi potenziali altrettanto elevati. Alcune Emittenti porteranno soddisfazioni agli investitori, mentre altre avranno performance negative. È  per questo che Ideacrowdfunding è molto attenta e severa nella valutazione preliminare delle società emittenti. Non esiste una scadenza entro la quale avere il rimborso dell’investimento, generalmente vengono indicate eventuali potenziali exit nel del business plan pubblicato sull’offerta.

Ideacrowdfunding riceve compensi da parte delle Offerenti per eventuali servizi svolti e commissioni di success fee variabili a seconda dell’offerta.

Oltre a quanto sopra descritto esiste una costo ricorrente per almeno i primi 3 anni di presenza sul portale per la gestione, analisi e verifica delle informazioni dell’offerente. Tali informazioni sono contenute nel report post offerta a disposizione di tutti coloro che hanno effettuato un investimento in un’offerta conclusa con successo.

La presenza di un investitore professionale NON è una garanzia di buona riuscita dell’investimento, come indossare un casco NON è garanzia di immortalità in una gara motociclistica.

La presenza di un investitore professionale è una forma di tutela indiretta degli altri investitori retail che hanno i medesimi interessi del professionale. Pertanto il crowd si può accodare alle strategie applicate dai professionali ottenendo i medesimi risultati, commisurati all’importo investito.

Nell’equity crowdfunding gli investitori professionali o gli investitori a supporto dell’innovazione hanno il ruolo di Investor Leader. Innanzi tutto validano e certificano la bontà del progetto investendo in prima persona il proprio capitale; in secondo luogo ad investimento completato vigilano sull’operato della società tutelando i propri interessi e, direttamente in quanto non divergenti,  quelli del crowd.

Il regolamento Consob prevede che almeno il 5% del capitale offerto sia sottoscritto da questa particolare categoria di investitori. (Precedentemente tale obbligo doveva essere soddisfatto quasi esclusivamente da investitori istituzionali, parametro ammorbidito con il nuovo regolamento).

Il regolamento Consob n. 16190 del 29/10/2007 attua disposizioni di legge recepite con il TUF D.L. 58 del 24/02/1998. Nell’allegato 3 è così descritto il cliente professionale:

Un investitore professionale è un soggetto che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Esistono investitori professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

  1. banche;
  2. imprese di investimento;
  3. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  4. imprese di assicurazione;
  5. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  6. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
  7. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  8. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
  9. altri investitori istituzionali;
  10. agenti di cambio;
  11. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

– totale di bilancio: 20 000 000 EUR,

– fatturato netto: 40 000 000 EUR,

– fondi propri: 2 000 000 EUR.

  1. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Esistono investitori professionali su richiesta, i quali devono fare espressa richiesta di essere classificati come investitori professionali. Tale richiesta è soddisfatta solo se sono soddisfatti almeno 2 dei seguenti requisiti:

– L’investitore ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

– il valore del portafoglio di strumenti finanziari dell’investitore, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;

– L’investitore lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

L’intermediario finanziario al quale viene richiesto di classificare l’investitore come investitore professionale rilascia apposita documentazione al fine di certificare la professionalità dell’investitore stesso, sottraendo contestualmente le tutele degli investitori retail.

Sono investitori che hanno un portafoglio mobiliare >500.000 Euro, Requisito di onorabilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 del regolamento Consob e almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori:

Investimento negli ultimi 2 anni in almeno in 3 start-up o PMI innovative, con l’impiego per ognuna un importo di almeno Euro 15.000

Aver ricoperto il ruolo di amministratore esecutivo per almeno 12 mesi in una startup

o PMI innovativa diversa dall’offerente

Le offerte pubblicate sul portale di Ideacrowdfunding hanno successo solo se viene sottoscritto l’intero ammontare richiesto entro il termine stabilito e almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti è sottoscritto da investitori professionali o da investitori a supporto dell’innovazione, banche, fondazioni o incubatori di startup innovative previsto dall’articolo 25 comma 5 del decreto.

Per tutte le campagne l’obiettivo è quello di raggiungere la quota di capitale prestabilita entro un periodo di tempo prestabilito. Nel documento di offerta è segnalato espressamente la data di scadenza della campagna, con segnalazione di eventuali eccezioni. Le campagne possono scadere prematuramente nel caso di raggiungimento del traguardo di campagna; alla data stabilita sul prospetto di offerta o successivamente in caso di proroga. Eventuali proroghe sono eventi eccezionali, previsti contrattualmente ed illustrati nella nota informativa, che possono servire per incrementare ulteriormente la raccolta, coinvolgere investitori professionali o altre finalità tecniche o commerciali.

Le motivazioni sono molteplici e non di facile interpretazione. La bassa competenza e tecnica finanziaria degli italiani e la loro parziale comprensione del rapporto rischio rendimento in finanza hanno un ruolo importante. Inoltre Il processo di educazione e promozione dell’equity crowdfunding sta avanzando a ritmo sostenuto e con l’introduzione del nuovo regolamento Consob del 24 febbraio 2016, l’incremento delle agevolazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative (introdotte con la finanziaria 2017) e la possibilità di offrire anche quote di PMI normali potrebbero far decollare il settore. Riteniamo che il 2017 potrebbe essere l’anno decisivo per il lancio del settore.

Una particolare tutela è rivolta nei confronti degli investitori retail (cioè quelli diversi da banche, SIM, compagnie di assicurazione, etc.) i quali devono completare un vero e proprio “percorso di investimento consapevole” dove vengono esposte tutte le caratteristiche dell’equity crowdfunding, dell’investimento in start-up e in pmi innovative, con particolare enfasi riguardo ai rischi di questo tipo di investimento.

L’equity crowdfunding in Italia è nato per le start-up innovative e per le PMI innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio. Sucessivamente è stato esteso alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative. Ora, con la finanziaria 2017 è stato esteso ulteriormente per tutte le PMI non quotate o con parametri inferiori a quelli necessari per una quotazione sul mercato dei capitali.

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